Il coraggio della politica
È proprio il caso di dire che “quando il gioco si fa duro” devono scendere in campo i duri!
E allora, di fronte allo scarso senso di responsabilità, alla quasi mancanza di senso civico, al minimo rispetto per le regole varate dall’ultimo Decreto del Governo, ai tanti giovani che fanno finta di nulla e continuano imperterriti a vivere e a sbarcare noiosamente la vita come se nulla fosse, la Politica – e non solo – ha finalmente “tirato fuori la grinta” con l’estensione all’intero Paese di quanto già in vigore per la “zona rossa”!
La Politica e la Società civile non possono più vivere alla giornata, il “carpe diem” non può più essere la bandiera della vita!
I calcoli di un voto in più o un voto in meno, come di una “apericena” in più o in meno, sono atteggiamenti se non calcoli da “terroristi” e da “criminali”!
Si deve procedere senza tentennamenti, senza dubbi, senza tergiversazioni ma con la massima determinazione sia pure rispettando le regole democratiche!
Troppi genitori “senza ruolo”, troppi “adulti ancora bimbi” assiepati “birra in mano” davanti a quella “birreria in” dove “acchiappi”… magari il virus che poi porti al nonno!
La Politica e le Forze dell’Ordine si sono riappropriate di un ruolo reso vacante dalla famiglia e dalla “saggezza dell’altruismo”.
Troppa gente in giro, senza “un minimo di sale in zucca”, abbiamo nelle nostre città, nei nostri comuni, nei nostri borghi, tanti “vuoti di testa”che non hanno compreso quello che è avvenuto e sta accadendo e che, purtroppo, ancora accadrà.
Compresi coloro che hanno provocato “il guaio dell’esodo di massa” causato dalla anticipata e avventata pubblicazione della bozza del DPCM dell’8 u.s..
Compresi coloro che si agitavano, come “scimmie nella giungla”, dentro e fuori a questo o a quel carcere non comprendendo che tutti ma proprio tutti siamo chiamati a fare la nostra parte!
Si chiuda tutto, si blindi tutto e ci si chiuda, all’interno di una ristretta e forte Cabina di Regia, e si metta in campo ogni azione utile all’emergenza sanitaria e alle misure da adottare, per dare due mani di aiuto alle imprese, piccole e grandi, agli operatori e imprenditori costretti a chiudere o a ridimensionare le proprie attività.
La vita deve vincere su tutto, costi quello che costi!
Basta con i pannicelli caldi, basta con le mezze misure, basta con le tolleranze!
È il tempo del “CORAGGIO”!
W la vita…
Vincenzo Fiore
Ecco il testo del Decreto in vigore da stamattina 10 marzo 2020:
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’art. 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e’ stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; Ritenuto necessario estendere all’intero territorio nazionale le misure già previste dall’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonchè i Ministri dell’istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;
Decreta:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
- Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale.
- Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
- La lettera d) dell’art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 è sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;».
Art. 2
Disposizioni finali
- Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
- Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell’art. 1 del presente decreto.
Roma, 9 marzo 2020
Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte
Il Ministro della salute Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 421